CONSULENZA AZIENDALE, DI GESTIONE, DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE,
SITO DI SERVIZI, SOLUZIONI ED OPPORTUNITÀ PER L'IMPRESA E IL MONDO DEL LAVORO
DEFINIZIONI UTILI
tratte del sito UNION CAMERE EMILIA ROMAGNA
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DIMENSIONE: |
LOCALITÀ SVANTAGGIATE: Zone in deroga di cui all'articolo 87,3,c Zone svantaggiate (Zone agricole svantaggiate) |
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VARIE: Equivalente Sovvenzione Netta, Equivalente Sovvenzione Lorda TASSI DI RIFERIMENTO PER IL CREDITO AGEVOLATO : link con la Camera di Commercio di Milano |
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Definizione di piccola impresa
Media
impresa:
Piccola impresa:
Per ogni definizione, i
tre criteri devono essere soddisfatti simultaneamente. Per il calcolo dei
parametri dimensionali delle piccole e medie imprese si devono sommare i dati
dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni (dipendenti, fatturato e totale di
bilancio) e di tutte le imprese di cui questa detenga, direttamente o
indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto. Ai fini dell’applicazione
dei criteri sopra riportati si deve tener conto delle seguenti indicazioni: * Il numero di dipendenti
occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero
medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i
lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
L’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile
approvato. Per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione per
quelli posti in cassa integrazione straordinaria. * Per fatturato -
corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti
norme del codice civile - deve intendersi l'importo netto del volume d'affari
che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla
prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società,
diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore
aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari. Il
fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo bilancio
contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di
agevolazione. * La composizione della
compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita
sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione. * Per le imprese costituite
da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione,
sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la
composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa
richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. * Per la determinazione dei
valori del fatturato e del totale di bilancio si fa riferimento al tasso di
conversione lira/euro irrevocabilmente fissato il 31 dicembre 1998, pari a
1936,27 lire. * Quando un’impresa, alla
data di chiusura del bilancio, supera (verso l’alto o verso il basso) le soglie
del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o
acquista la qualifica di "media impresa" o di "piccola impresa" soltanto se
detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi. * Qualora le partecipazioni
al capitale sociale e i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti
almeno per il 25% da imprese di grandi dimensioni, l’impresa in questione deve
essere considerata grande, a prescindere da eventuali quote detenute da medie
imprese; quando la soglia del 25% è raggiunta o superata solo sommando le quote
detenute da medie e da grandi imprese, la piccola impresa sarà invece
considerata media. * Per la determinazione della dimensione della o delle imprese controllanti si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa beneficiaria. |
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Definizione di piccola e media impresa
Definizione di media impresa dei settori commerciale e servizi:
Definizione di piccola impresa dei settori commerciale e servizi:
Per ogni definizione, i
tre criteri devono essere soddisfatti simultaneamente. Per il calcolo dei
parametri dimensionali delle piccole e medie imprese si devono sommare i dati
dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni (dipendenti, fatturato e totale di
bilancio) e di tutte le imprese di cui questa detenga, direttamente o
indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto. Ai fini dell’applicazione
dei criteri sopra riportati si deve tener conto delle seguenti indicazioni: * Il numero di dipendenti
occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero
medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i
lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
L’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile
approvato. Per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o
indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione per
quelli posti in cassa integrazione straordinaria. * Per fatturato -
corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti
norme del codice civile - deve intendersi l'importo netto del volume d'affari
che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla
prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società,
diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore
aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari. Il
fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo bilancio
contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di
agevolazione. * La composizione della
compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita
sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione. * Per le imprese costituite
da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione,
sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la
composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa
richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. * Per la determinazione dei
valori del fatturato e del totale di bilancio si fa riferimento al tasso di
conversione lira/euro irrevocabilmente fissato il 31 dicembre 1998, pari a
1936,27 lire. * Quando un’impresa, alla
data di chiusura del bilancio, supera (verso l’alto o verso il basso) le soglie
del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o
acquista la qualifica di «media impresa» o di «piccola impresa» soltanto se
detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi. * Qualora le partecipazioni
al capitale sociale e i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti
almeno per il 25% da imprese di grandi dimensioni, l’impresa in questione deve
essere considerata grande, a prescindere da eventuali quote detenute da medie
imprese; quando la soglia del 25% è raggiunta o superata solo sommando le quote
detenute da medie e da grandi imprese, la piccola impresa sarà invece
considerata media. * Per la determinazione della dimensione della o delle imprese controllanti si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa beneficiaria. |
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Non esiste una definizione di impresa di grandi dimensioni; sono considerate grandi imprese quelle che non rispettano anche uno solo dei tre criteri indicati nelle definizioni di piccola e media impresa. |
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Definizione di Impresa Artigiana In base alla Legge Quadro
sull’artigianato 8 Agosto 1985, n. 443, è definita impresa artigiana quella che
ha le dimensioni seguenti:
A.
per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei
dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti;
B.
per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto
automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero
non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12
a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
C.
per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo
di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il
numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le
unità aggiuntive siano apprendisti (i settori delle lavorazioni artistiche e
tradizionali sono stati individuati con decreto del Presidente della
Repubblica);
D.
per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
E.
per le imprese di costruzione edili: un massimo di 10 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di
dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti. La Legge 443/85 definisce l'imprenditore artigiano, le attività che possono essere svolte dall'impresa artigiana e le forme che tale impresa può assumere. Si ricorda che, in base alla Legge 133/97 (in G.U. n. 116 del 21/5/97), l'impresa artigiana può essere costituita ed esercitata anche nelle forme di società a responsabilità limitata con un unico socio o società in accomandita semplice, sempre che esistano i requisiti dimensionali, soggettivi (riferiti all'imprenditore artigiano), e oggettivi (riferiti all'attività svolta) indicati dalla legge stessa. Infine, la Legge 57/2001 (in G.U. n. 66 del 20/3/2001) ha previsto la possibilità di costituire imprese artigiane anche nella forma di società a responsabilità limitata pluripersonale. |
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Definizione di piccola e media impresa della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) Definizione di piccola e media impresa della BEI:
I tre criteri devono essere soddisfatti simultaneamente. * Il numero dei dipendenti deve essere computato sulla base della media annua di tutti gli addetti, comprendendo, oltre ai dipendenti fissi, anche gli stagionali o altre forme di contratti a termine. * Per fatturato deve intendersi il volume dei ricavi iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 2425 del Codice Civile, lett. A, esclusi quindi i proventi straordinari di cui alla lett. E dello stesso articolo. * Per la determinazione del totale dello stato patrimoniale si applica la disciplina introdotta dal D. Lgs. 9/4/91, n. 127 che recepisce la IV direttiva CEE in materia di bilancio di esercizio. * Per stabilire se una impresa rientra in una di queste categorie occorre convertire le lire in EURO; pur non essendo espressamente previsto un tasso di conversione specifico, si può fare correttamente riferimento al tasso di conversione stabilito dal Ministero dell'industria per la definizione generale di piccola e media impresa, che, per i bilanci chiusi al 31/12/98, è pari a lire 1947,3. In merito, è opportuno sottolineare che, avendo l'Euro sostituito l'EURO a tutti gli effetti, nella redazione dei bilanci dell'anno 1999 - validi per la determinazione della dimensione dell'impresa nell'anno 2000 - i valori del fatturato e del totale di bilancio faranno riferimento all'Euro, secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato il 31 dicembre 1998 (1936,27 lire). |
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Comuni ammessi all'obiettivo 2 (2000-2006) Piacenza: Parma: Reggio nell'Emilia: Bologna: Modena: Ferrara: Ravenna: Forlì-Cesena: Rimini: |
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Comuni in phasing out (2000-2005) Bologna: Ferrara: Forlì-Cesena: Modena: Parma: Reggio nell'Emilia: |
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Comuni ammessi alla deroga Ferrara Ravenna |
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Comuni rientranti nelle zone svantaggiate Provincia di Bologna Comuni totalmente delimitati Comuni parzialmente delimitati Provincia di Ferrara Comuni totalmente delimitati Comuni parzialmente delimitati Provincia di Forlì Comuni totalmente delimitati Comuni parzialmente delimitati Provincia di Modena Comuni totalmente delimitati Comuni parzialmente delimitati Provincia di Parma Comuni totalmente delimitati Comuni parzialmente delimitati Provincia di Piacenza Comuni totalmente delimitati Comuni parzialmente delimitati Provincia di Ravenna Comuni totalmente delimitati Comuni parzialmente delimitati Provincia di Reggio Emilia Comuni totalmente delimitati Provincia di Rimini Comuni totalmente delimitati Comuni parzialmente delimitati |
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Comuni che rientrano nelle aree a
rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro Provincia di Piacenza:
Provincia di Rimini:
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Equivalente
Sovvenzione Netta e Lorda L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso. L’esigenza di salvaguardare il regime della concorrenza nel mercato europeo ha portato la Commissione di Bruxelles a stabilire dei limiti alle agevolazioni pubbliche, che tengono conto della localizzazione degli interventi, della dimensione delle imprese, del settore di appartenenza, della finalità dell’aiuto, ecc. Questi limiti sono calcolati appunto in Equivalente Sovvenzione, in percentuale sull’importo dell’investimento. Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi, agevolazione fiscale, garanzia sul rischio di cambio, ecc.) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento dono dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso convenzionale di attualizzazione. Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL). Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN). Questo calcolo è piuttosto complesso e varia a seconda del settore di appartenenza del beneficiario, della forma societaria, della tipologia degli investimenti, della localizzazione, ecc. Il risultato di questa operazione dà il vantaggio finale di cui gode l’iniziativa agevolata dopo avere pagato le imposte sugli utili di esercizio che l’aiuto presumibilmente ha prodotto. E’ bene precisare che il calcolo non viene fatto sui risultati di esercizio reali, ma si ipotizza che l’intera agevolazione costituisca un utile e su questo debbano essere prelevate le imposte. Per semplificare il calcolo e per dare la possibilità, sia alle Amministrazioni che agli operatori, di tradurre le indicazioni formali in dati concreti, sono state predisposte delle simulazioni, con metodi di calcolo convenzionali. In particolare l’Istituto Promozione Industriale (I.P.I.), del Ministero dell’Industria, ha elaborato e diffuso un software per il calcolo dell’E.S.N.: tale metodo è stato studiato per il calcolo delle agevolazioni agli investimenti nelle aree depresse del Paese (Legge 488/92) e per le misure cofinanziate dai Fondi Strutturali comunitari di competenza ministeriale, ma può essere generalmente applicato al calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Netta anche per le altre disposizioni che lo prevedano. Si consideri che ogni volta che l’ammontare dell’agevolazione è espressa in ESN, l’aiuto effettivamente erogato è comunque più elevato. Se cioè è previsto un contributo in conto capitale del 20% in ESN, su un investimento di 100 milioni, non verranno erogati 20 milioni, ma almeno 26-28 milioni. |
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Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione gli aiuti di piccola entità, definiti dalla U.E. de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo preoccupante. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto di certe condizioni. L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 100.000 euro. Ciò significa che per stabilire se una impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nei tre anni precedenti la nuova agevolazione. L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime; dalla sottrazione dal tetto massimo di 100.000 euro di tutti gli aiuti ottenuti in regime de minimis nei tre anni precedenti, risulterà l’importo massimo concedibile a quell’impresa in un determinato momento in base allo stesso regime. Dal computo dei 100.000 euro vanno esclusi gli aiuti che una impresa possa avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione (ad esempio, in base a leggi agevolative nazionali). E’ infatti possibile il cumulo di un aiuto autorizzato e di un aiuto in regime de minimis, anche se si riferiscono allo stesso investimento. |