9;

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CONSULENZA AZIENDALE, DI GESTIONE, DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE,

SITO DI SERVIZI, SOLUZIONI ED OPPORTUNITÀ PER L'IMPRESA E IL MONDO DEL LAVORO


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DEFINIZIONI UTILI

 tratte del sito UNION CAMERE EMILIA ROMAGNA

DIMENSIONE:

Piccola e Media Impresa

PMI di Commercio e Servizi

Impresa di Grandi dimensioni

Impresa Artigiana

BEI di Piccola e Media Impresa

LOCALITÀ SVANTAGGIATE:

Zone Obiettivo 2

Zone in Phasing out

Zone in deroga di cui all'articolo 87,3,c

Zone svantaggiate (Zone agricole svantaggiate)

Zone a rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro

 VARIE:

Equivalente Sovvenzione Netta, Equivalente Sovvenzione  Lorda

Definizione  "De minimis"

TASSI DI RIFERIMENTO PER IL CREDITO AGEVOLATO : link con la Camera di Commercio di Milano

 


Definizione di piccola impresa
 e di media impresa

Definizione raccomandata dalla Commissione europea (3 aprile 1996) seguita dal decreto 18 settembre 1997 (GU n.229 1/10/97) del MICA. Il MICA ha rideterminato i limiti dimensionali per le imprese commerciali e fornitrici di servizi col decreto 27 ottobre 1997 (G.U. n.266 del 14/11/97)

Media impresa:

  • ha meno di 250 dipendenti;

  • ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro;

  • il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali; la soglia del 25% può inoltre essere superata se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI).

Piccola impresa:

  • ha meno di 50 dipendenti;

  • ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;

  • il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali; la soglia del 25% può inoltre essere superata se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una o più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa).

 Per ogni definizione, i tre criteri devono essere soddisfatti simultaneamente.

Per il calcolo dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese si devono sommare i dati dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni (dipendenti, fatturato e totale di bilancio) e di tutte le imprese di cui questa detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto.

Ai fini dell’applicazione dei criteri sopra riportati si deve tener conto delle seguenti indicazioni:

* Il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato. Per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

* Per fatturato - corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile - deve intendersi l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari. Il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo bilancio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

* La composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

* Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

* Per la determinazione dei valori del fatturato e del totale di bilancio si fa riferimento al tasso di conversione lira/euro irrevocabilmente fissato il 31 dicembre 1998, pari a 1936,27 lire.

* Quando un’impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera (verso l’alto o verso il basso) le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di "media impresa" o di "piccola impresa" soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

* Qualora le partecipazioni al capitale sociale e i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti almeno per il 25% da imprese di grandi dimensioni, l’impresa in questione deve essere considerata grande, a prescindere da eventuali quote detenute da medie imprese; quando la soglia del 25% è raggiunta o superata solo sommando le quote detenute da medie e da grandi imprese, la piccola impresa sarà invece considerata media.

* Per la determinazione della dimensione della o delle imprese controllanti si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa beneficiaria.

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Definizione di piccola e media impresa
 dei settori commerciale e servizi

Definizione di media impresa dei settori commerciale e servizi:

  •  ha meno di 95 dipendenti;

  •  ha un fatturato annuo non superiore ai 15 milioni di euro, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10,1 milioni di euro;

  •  non fa capo per più di un quarto ad una o più imprese di maggiori dimensioni (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali).

Definizione di piccola impresa dei settori commerciale e servizi:

  • ha meno di 20 dipendenti;

  •  ha un fatturato annuo non superiore ai 2,7 milioni di euro, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 1,9 milioni di euro;

  •  non fa capo per più di un quarto ad una o più imprese di maggiori dimensioni (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali).

Per ogni definizione, i tre criteri devono essere soddisfatti simultaneamente.

Per il calcolo dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese si devono sommare i dati dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni (dipendenti, fatturato e totale di bilancio) e di tutte le imprese di cui questa detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto.

Ai fini dell’applicazione dei criteri sopra riportati si deve tener conto delle seguenti indicazioni:

* Il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato. Per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

* Per fatturato - corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile - deve intendersi l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari. Il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo bilancio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

* La composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

* Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell'impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

* Per la determinazione dei valori del fatturato e del totale di bilancio si fa riferimento al tasso di conversione lira/euro irrevocabilmente fissato il 31 dicembre 1998, pari a 1936,27 lire.

* Quando un’impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera (verso l’alto o verso il basso) le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di «media impresa» o di «piccola impresa» soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

* Qualora le partecipazioni al capitale sociale e i diritti di voto di una piccola impresa siano detenuti almeno per il 25% da imprese di grandi dimensioni, l’impresa in questione deve essere considerata grande, a prescindere da eventuali quote detenute da medie imprese; quando la soglia del 25% è raggiunta o superata solo sommando le quote detenute da medie e da grandi imprese, la piccola impresa sarà invece considerata media.

* Per la determinazione della dimensione della o delle imprese controllanti si applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa beneficiaria.

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Definizione di grande impresa

Non esiste una definizione di impresa di grandi dimensioni; sono considerate grandi imprese quelle che non rispettano anche uno solo dei tre criteri indicati nelle definizioni di piccola e media impresa.

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Definizione di Impresa Artigiana

In base alla Legge Quadro sull’artigianato 8 Agosto 1985, n. 443, è definita impresa artigiana quella che ha le dimensioni seguenti:

A.     per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

B.      per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

C.     per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti (i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali sono stati individuati con decreto del Presidente della Repubblica);

D.     per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

E.      per le imprese di costruzione edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo di dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

La Legge 443/85 definisce l'imprenditore artigiano, le attività che possono essere svolte dall'impresa artigiana e le forme che tale impresa può assumere. Si ricorda che, in base alla Legge 133/97 (in G.U. n. 116 del 21/5/97), l'impresa artigiana può essere costituita ed esercitata anche nelle forme di società a responsabilità limitata con un unico socio o società in accomandita semplice, sempre che esistano i requisiti dimensionali, soggettivi (riferiti all'imprenditore artigiano), e oggettivi (riferiti all'attività svolta) indicati dalla legge stessa. Infine, la Legge 57/2001 (in G.U. n. 66 del 20/3/2001) ha previsto la possibilità di costituire imprese artigiane anche nella forma di società a responsabilità limitata pluripersonale.

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Definizione di piccola e media impresa della Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

Definizione di piccola e media impresa della BEI:

  • ha un massimo di 500 dipendenti;

  • ha immobilizzi netti non superiori a 75 milioni di EURO.

  • non fa capo per più di un terzo ad una o più imprese di maggiori dimensioni (fanno eccezione le società finanziarie pubbliche e le società di partecipazione al capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, gli investitori istituzionali).

I tre criteri devono essere soddisfatti simultaneamente.

* Il numero dei dipendenti deve essere computato sulla base della media annua di tutti gli addetti, comprendendo, oltre ai dipendenti fissi, anche gli stagionali o altre forme di contratti a termine.

* Per fatturato deve intendersi il volume dei ricavi iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 2425 del Codice Civile, lett. A, esclusi quindi i proventi straordinari di cui alla lett. E dello stesso articolo.

* Per la determinazione del totale dello stato patrimoniale si applica la disciplina introdotta dal D. Lgs. 9/4/91, n. 127 che recepisce la IV direttiva CEE in materia di bilancio di esercizio.

* Per stabilire se una impresa rientra in una di queste categorie occorre convertire le lire in EURO; pur non essendo espressamente previsto un tasso di conversione specifico, si può fare correttamente riferimento al tasso di conversione stabilito dal Ministero dell'industria per la definizione generale di piccola e media impresa, che, per i bilanci chiusi al 31/12/98, è pari a lire 1947,3. In merito, è opportuno sottolineare che, avendo l'Euro sostituito l'EURO a tutti gli effetti, nella redazione dei bilanci dell'anno 1999 - validi per la determinazione della dimensione dell'impresa nell'anno 2000 - i valori del fatturato e del totale di bilancio faranno riferimento all'Euro, secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato il 31 dicembre 1998 (1936,27 lire).

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Comuni ammessi all'obiettivo 2 (2000-2006)

Piacenza:
Bettola; Bobbio; Caminata; Cerignale; Coli; Corte Brugnatella; Farini; Ferriere; Gropparello (solo le sezioni censuarie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46); Morfasso; Ottone; Pecorara; Piozzano; Travo (solo le sezioni censuarie 1, 5 (parte: solo l'area delimitata dalla riva sinistra del Fiume Trebbia e dalla riva Sinistra del Rio Cognù) e 6); Vernasca; Zerba.

Parma:
Albareto; Bardi; Bedonia; Berceto; Bore; Borgo Val Di Taro; Calestano; Compiano; Corniglio; Monchio Delle Corti; Neviano Degli Arduini; Palanzano; Pellegrino Parmense; Terenzo; Tizzano Val Parma; Tornolo; Valmozzola; Varano De' Melegari (solo le sezioni censuarie 2, 8 e 17 ("Case sparse") ad eccezione delle due parti: la prima delimitata a sud dalla strada provinciale 69 della Val Cenedola, dalla strada provinciale vecchia di Vianino n. 28, dalla strada provinciale 28 ed ad est dalla strada comunale del Boccolo-Camilloni-Rabbiosi; la seconda delimitata a sud dalla strada provinciale 28 ed ad ovest dalla strada comunale Viazzano-Pagano); Varsi.

Reggio nell'Emilia:
Baiso (solo le sezioni censuarie 1, 10, 12, 13, 14, 16, dalla 20 alla 35, dalla 42 alla 52, 54, 58, 59, 60, dalla 63 alla 68, 70, da 74 a 77, 79, 80, 82, 84 e 85); Busana; Canossa (solo le sezioni censuarie 1, 7, 8, da 10 a 17); Carpineti; Casina (solo le sezioni censuarie 3, 4, da 6 a 9); Castelnovo Ne' Monti (solo le sezioni censuarie 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 32, 33, 55, 56, 57, 58 e 59); Collagna; Ligonchio; Ramiseto; Toano; Vetto; Viano (solo le sezioni censuarie 17, 18, 19 e 20); Villa Minozzo.

Bologna:
Borgo Tossignano; Camugnano; Castel D'Aiano; Castel Del Rio; Castel Di Casio; Castiglione Dei Pepoli; Fontanelice; Granaglione; Lizzano In Belvedere; Porretta Terme (tutto il territorio comunale, ad esclusione della sezione censuaria 8); San Benedetto Val Di Sambro.

Modena:
Fanano; Fiumalbo; Frassinoro; Lama Mocogno; Montecreto; Montefiorino; Montese; Palagano; Pavullo Nel Frignano (solo le sezioni censuarie dalla 23 alla 31 e dalla 33 alla 99); Pievepelago; Polinago; Riolunato; Sestola; Zocca.

Ferrara:
Argenta (solo le sezioni censuarie dalla 44 alla 61); Berra; Bondeno (solo le sezioni censuarie 15, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 59, dalla 62 alla 69, 71, 72 e dalla 81 alla 92); Codigoro; Comacchio (l'intero territorio comunale ad esclusione delle sezioni censuarie dalla 1 alla 5, dalla 7 alla 16); Copparo (tutto il territorio comunale, ad esclusione delle sezioni censuarie 1, 2, da 4 a 14); Ferrara (solo le circoscrizioni Nord-Ovest, Nord (ad esclusione delle sezioni di censimento dalla 626 alla 644, dalla 646 alla 673, dalla 680 alla 682) e Via Bologna (ad esclusione delle sezioni di censimento dalla 317 alla 324, dalla 328 alla 355, dalla 359 alla 410); Formignana ; Goro; Jolanda Di Savoia; Lagosanto; Masi Torello (solo le sezioni censuarie 9, 10, da 16 a 21); Massa Fiscaglia; Mesola; Migliarino; Migliaro ; Ostellato; Portomaggiore (solo le sezioni censuarie 20, da 36 a 39, dalla 42 alla 49, 52, 53 e 54); Ro Ferrarese; Tresigallo; Voghiera (solo le sezioni censuarie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26 e 27).

Ravenna:
Alfonsine (solo le sezioni censuarie 19, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32 e 38); Bagnacavallo (solo le sezioni censuarie 16, 18, 27 e 49); Brisighella (tutto il territorio comunale, ad esclusione delle sezioni censuarie 5 e 25); Casola Valsenio; Castel Bolognese (solo la sezione censuaria 12); Cervia (solo le sezioni censuarie 40, 71 e 72); Conselice (solo le sezioni censuarie 5, 17, 27, 28 e 34); Cotignola (solo le sezioni censuarie 9, 11 e 12); Faenza Faenza (solo le sezioni censuarie 297, 298, dalla 327 alla 368, dalla 370 alla 378, 475, dalla 480 alla 483, 491, 492, 495, 496, 497, 502, 503, 505, 508, 526, 564 e 565); Fusignano (solo le sezioni censuarie 7, 8, 17 e 18); Lugo (solo le sezioni censuarie 51, 88, 146, 149 e 150); Massa Lombarda (solo le sezioni censuarie 24, 25, 26 e 34); Ravenna (solo le frazioni geografiche: Camerlona (limitatamente alle sezioni censuarie 1.420, 1.421 e 1.427), Casalborsetti-Primaro, Fornace Zarattini, Lido di Magnavacca, Lido Adriano (limitatamente alle sezioni censuarie 1.614, 2.441 e 2.309), Lido di Dante (limitatamente alla sezione censuaria 1.685), Lido di Classe (limitatamente alle sezioni censuarie 1.982, 2012), Lido di Savio (limitatamente alle sezioni censuarie da 2.015 e 2.017), Mandriole, Marina di Ravenna, Marina Romea, Mezzano (limitatamente alle sezioni di censimento da 1.085 a 1.094), Piallassa Baiona, Piallassa Piombone, Piangipane (limitatamente alle sezioni di censimento da 1.461 a 1.464 e 1.467), Pineta di Classe 1, Pineta di Classe 2, Pineta S. Vitale, Porto Corsini, Punta Marina Terme (escluse le sezioni di censimento 1379 e 1381), Ravenna Frazione Prima (limitatamente alle sezioni censuarie 759, 760, 761, 762), Ravenna Frazione Terza (limitatamente alle sezioni di censimento 599, da 612 a 637, da 668 a 684, da 689 a 692, 695, 705, da 769 a 775, 779, 780, da 786 a 797, da 799 a 804, 2.429, 2.430 e 2.432), S. Michele (limitatamente alla sezione di censimento 1.519), S. Romualdo e Torri (limitatamente alla sezione di censimento 1.153, 1.155, 1.156, da 1.159 a 1.165, 1.171), Sant’Alberto (limitatamente alle sezioni di censimento 883, dal 886 a 892, da 894 a 904, da 908 a 910, 917, 921, 922, 933, 934, da 936 a 942, da 944 al 950), S. Antonio (limitatamente alla sezione di censimento 1.248), Savio (limitatamente alle sezioni censuarie 1.965 e 1.978); Riolo Terme (solo le sezioni censuarie 1, dalla 5 alla 10 e dalla 12 alla 19); Russi (solo le sezioni censuarie 18, 19, 31, 35 e 36); Solarolo (solo le sezioni censuarie 8 e 9).

Forlì-Cesena:
Bagno Di Romagna; Civitella Di Romagna; Dovadola; Galeata; Meldola (solo le sezioni censuarie 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, e da 39 a 42); Mercato Saraceno; Modigliana(solo le sezioni censuarie 11 e 12); Portico E San Benedetto; Predappio (solo le sezioni censuarie 6 e da 12 a 22); Premilcuore; Rocca San Casciano; Roncofreddo; Sarsina; Sogliano Al Rubicone; Tredozio; Verghereto.

Rimini:
Mondaino; Montegridolfo; Saludecio; Torriana.

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Comuni in phasing out (2000-2005)

Bologna:
Monghidoro

Ferrara:
Comacchio
(l’area a sostegno transitorio è quella eventuale parte di territorio che era compresa nel precedente (1994-1999) ob.2 (e cioè l’intero territorio comunale esclusa la zona urbana), e che non è compresa nell’attuale ob.2 (e cioè l’intero territorio comunale escluse le sezioni censuarie dalla 1 alla 5 e dalla 7 alla 16), Ferrara (l’area a sostegno transitorio è quella eventuale parte di territorio che era compresa nel precedente (1994-1999) ob.2 (e cioè l’intero territorio comunale escluse le circoscrizioni: Centro cittadino, Zone Est, Nord-Est, Sud e Nord-Ovest, Giardino-Arlanuova-Doro; sez. cens. da 317 a 324, da 328 a 355, da 359 a 410, da 626 a 644, da 646 a 673, 680, 681, 682), e che non è compresa nell’attuale ob.2 (solo le circoscrizioni Nord-Ovest, Nord (ad esclusione delle sezioni di censimento dalla 626 alla 644, dalla 646 alla 673, dalla 680 alla 682) e Via Bologna (ad esclusione delle sezioni di censimento dalla 317 alla 324, dalla 328 alla 355, dalla 359 alla 410).

Forlì-Cesena:
Santa Sofia

Modena:
Carpi (escluse le sez. censuarie da 168 a 455), Cavezzo, Novi di Modena, Pavullo nel Frignano (escluse le sezioni censuarie dalla 23 alla 31 e dalla 33 alla 99)

Parma:
Solignano

Reggio nell'Emilia:
Campagnola Emilia, Castelnovo ne' Monti (l'intero territorio escluse le sezioni censuarie 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30, 31, 32, 33, 55, 56, 57, 58 e 59), Correggio (escluse le sez. censuarie da 1 a 7, da 12 a 25, da 31 a 39, 45, 46, 48, 49, 50, da 53 a 68, da 75 a 84, 88), Fabbrico, Reggio Emilia (solo le circoscrizioni n. 2 - escluse le sez. censuarie 1472, 1477, da 266 a 296, da 298 a 301 - n. 7 - ad eccezione delle sez. censuarie 1182, 1186, 1187, 1212, 1213, 1215, 1216, 1218, 1220, da 1174 a 1177, da 1193 a 1197, da 1200 a 1210 - e n. 8 - ad eccezione delle sez. censuarie da 1306 a 1325, da 1421 a 1443, da 1456 a 1468), Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio

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Comuni ammessi alla deroga
 di cui all'art. 87.3.c) del Trattato CE

Ferrara
Comacchio
( solo le sezioni censuarie 6,17,21,33 e 35), Copparo (solo le sezioni censuarie 16, dalla 24 alla 29, 32, dalla 34 alla 44, dalla 46 alla 51, dalla 73 alla 77, dalla 79 alla 84, 106), Ferrara (solo le Circoscrizioni Nord-Ovest e Nord ad esclusione delle sezioni censuarie dalla 626 alla 644, dalla 646 alla 673, dalla 680 alla 682) , Formignana, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro Ferrarese (solo le sezioni censuarie 2,12,13 e 19) , Tresigallo

Ravenna
Ravenna
(solo le sezioni censuarie 24, 25, 26 e 34)

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Comuni rientranti nelle zone svantaggiate
 ai sensi del Regolamento CE 950/97

 
(zone agricole svantaggiate)

Provincia di Bologna

Comuni totalmente delimitati
Borgo Tossignano; Camugnano; Casalfiumanese; Castel d'Aiano; Castel del Rio; Castel di Casio; Castello di Serravalle; Castiglione dei Pepoli; Fontanelice; Gaggio Montano; Granaglione; Grizzana Morandi; Lizzano in Belvedere; Loiano; Marzabotto; Monghidoro; Monte San Pietro; Monterenzio; Monzuno; Porretta Terme; San Benedetto Val di Sambro; Sasso Marconi; Savigno; Vergato.

Comuni parzialmente delimitati
Bologna; Castel San Pietro Terme; Monteveglio; Ozzano dell'Emilia; Pianoro; San Lazzaro di Savena.

Provincia di Ferrara

Comuni totalmente delimitati
Berra; Mesola; Codigoro; Goro; Ro.

Comuni parzialmente delimitati
Comacchio.

Provincia di Forlì

Comuni totalmente delimitati
Bagno di Romagna; Civitella di Romagna; Dovadola; Galeata; Mercato Saraceno; Modigliana; Portico e San Benedetto; Premilcuore; Rocca San Casciano; Roncofreddo; Santa Sofia; Sarsina; Sogliano al Rubicone; Tredozio; Verghereto.

Comuni parzialmente delimitati
Cesena; Meldola; Predappio.

Provincia di Modena

Comuni totalmente delimitati
Fanano; Fiumalbo; Frassinoro; Guiglia; Lama Mocogno; Montecreto; Montefiorino; Montese; Palagano; Pavullo nel Frignano; Pievepelago; Polinago; Prignano sulla Secchia; Riolunato; Serramazzoni; Sestola; Zocca.

Comuni parzialmente delimitati
Marano sul Panaro.

Provincia di Parma

Comuni totalmente delimitati
Albareto; Bardi; Bedonia; Berceto; Bore; Borgo Val di Taro; Calestano; Compiano; Corniglio.; Monchio delle Corti; Neviano degli Arduini; Palanzano; Pellegrino Parmense; Solignano; Terenzo; Tizzano Val Parma; Tornolo; Valmozzola; Varano de'Melegari; Varsi.

Comuni parzialmente delimitati
Felino; Fornovo di Taro; Langhirano; Lesignano de' Bagni; Sala Baganza.

Provincia di Piacenza

Comuni totalmente delimitati
Bettola; Bobbio; Caminata; Cerignale; Coli; Corte Brugnatella; Farini; Ferriere; Gropparello; Lugagnano Val d'Arda; Morfasso; Nibbiano; Ottone; Pecorara; Pianello Val Tidone; Piozzano; Vernasca; Zerba.

Comuni parzialmente delimitati
Rivergaro; Travo.

Provincia di Ravenna

Comuni totalmente delimitati
Casola Valsenio.

Comuni parzialmente delimitati
Brisighella.

Provincia di Reggio Emilia

Comuni totalmente delimitati
Baiso; Busana; Carpineti; Casina; Castelnovo ne'Monti; Ciano d'Enza; Collagna; Ligonchio; Ramiseto; Toano; Vetto; Vezzano sul Crostolo; Viano; Villa Minozzo.

Provincia di Rimini

Comuni totalmente delimitati
Gemmano; Mondaino; Montefiore Conca; Montegridolfo; Montescudo; Saludecio.

Comuni parzialmente delimitati
Torriana; Verucchio.

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Comuni che rientrano nelle aree a rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro
 della regione Emilia Romagna

 
Provincia di Ferrara:
Berra, Codigoro, Comacchio, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Ro Ferrarese.

Provincia di Piacenza:
Piacenza, Calendasco, Gragnano Trebbiense, Gossolengo, Podenzano, Pontenure, Caorso, Rottofreno, Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Sarmato, San Giorgio Piacentino, Carpaneto Piacentino, Cadeo, Alseno, Firenzuola D'Arda, Castelvetro Piacentino, Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro.

Provincia di Rimini:
Monte Gridolfo, Mondaino, Saludecio, Monte Fiore, Gemmano, Morciano, Coriano, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Cattolica, Montescudo, Monte Colombo, Misano, Riccione.  

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Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda
 (ESN, ESL)

L’Equivalente Sovvenzione, è l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità dell’aiuto erogato caso per caso.

L’esigenza di salvaguardare il regime della concorrenza nel mercato europeo ha portato la Commissione di Bruxelles a stabilire dei limiti alle agevolazioni pubbliche, che tengono conto della localizzazione degli interventi, della dimensione delle imprese, del settore di appartenenza, della finalità dell’aiuto, ecc. Questi limiti sono calcolati appunto in Equivalente Sovvenzione, in percentuale sull’importo dell’investimento.

Per determinare l’entità dell’agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l’aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi, agevolazione fiscale, garanzia sul rischio di cambio, ecc.) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l’elemento dono dell’aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull’investimento, della durata del finanziamento, dell’ammontare del bonifico e del tasso convenzionale di attualizzazione. Questo valore, calcolato in percentuale sull’investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l’Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l’Equivalente Sovvenzione Netta (ESN). Questo calcolo è piuttosto complesso e varia a seconda del settore di appartenenza del beneficiario, della forma societaria, della tipologia degli investimenti, della localizzazione, ecc. Il risultato di questa operazione dà il vantaggio finale di cui gode l’iniziativa agevolata dopo avere pagato le imposte sugli utili di esercizio che l’aiuto presumibilmente ha prodotto.

E’ bene precisare che il calcolo non viene fatto sui risultati di esercizio reali, ma si ipotizza che l’intera agevolazione costituisca un utile e su questo debbano essere prelevate le imposte.

Per semplificare il calcolo e per dare la possibilità, sia alle Amministrazioni che agli operatori, di tradurre le indicazioni formali in dati concreti, sono state predisposte delle simulazioni, con metodi di calcolo convenzionali. In particolare l’Istituto Promozione Industriale (I.P.I.), del Ministero dell’Industria, ha elaborato e diffuso un software per il calcolo dell’E.S.N.: tale metodo è stato studiato per il calcolo delle agevolazioni agli investimenti nelle aree depresse del Paese (Legge 488/92) e per le misure cofinanziate dai Fondi Strutturali comunitari di competenza ministeriale, ma può essere generalmente applicato al calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Netta anche per le altre disposizioni che lo prevedano.

Si consideri che ogni volta che l’ammontare dell’agevolazione è espressa in ESN, l’aiuto effettivamente erogato è comunque più elevato. Se cioè è previsto un contributo in conto capitale del 20% in ESN, su un investimento di 100 milioni, non verranno erogati 20 milioni, ma almeno 26-28 milioni.

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Regola de minimis

Lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione gli aiuti di piccola entità, definiti dalla U.E. de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo preoccupante. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto di certe condizioni.

L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 100.000 euro. Ciò significa che per stabilire se una impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nei tre anni precedenti la nuova agevolazione. L’impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime; dalla sottrazione dal tetto massimo di 100.000 euro di tutti gli aiuti ottenuti in regime de minimis nei tre anni precedenti, risulterà l’importo massimo concedibile a quell’impresa in un determinato momento in base allo stesso regime.

Dal computo dei 100.000 euro vanno esclusi gli aiuti che una impresa possa avere ottenuto o potrà ottenere in base ad un regime autorizzato dalla Commissione (ad esempio, in base a leggi agevolative nazionali). E’ infatti possibile il cumulo di un aiuto autorizzato e di un aiuto in regime de minimis, anche se si riferiscono allo stesso investimento.


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